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Ascoli Piceno

Di BENEDETTA CHIARELLI

Nuovi dazi USA su polisilicio e sistemi aeromobili senza piloti

POLISILICIO E DERIVATI

Lo scorso 6 agosto, con il proclama “Adjusting imports of Polysilicon and its Derivatives into the United States”, l’amministrazione americana ha adottato prezzi minimi di importazione e nuovi dazi, ex sez. 232, sulle importazioni di polisilicio e derivati che riguardano 10 codici doganali (di cui un HS28, cinque HS38 e quattro HS85), riportati nell’Allegato I.

 

A partire dalle ore 00:01 ora orientale del 4 dicembre 2026, le importazioni di polisilicio e derivati saranno soggette al programma di prezzo minimo di importazione, come dettagliato di seguito:

  • 21 USD/Kg per il polisilicio
  • 100 USD/Kg per lingotti e wafer di polisilicio
  • 0,22 USD per watt per le celle solari
  • 0,38 USD per watt per i moduli solari.

Inoltre, a partire dalle ore 00:01 ora orientale del 4 dicembre 2026, le importazioni di lingotti di polisilicio e derivati provenienti da:

  • Ue, Giappone, Corea, Taiwan, Svizzera, Liechtenstein saranno soggette a un’aliquota del 15% inclusiva di MFN.
  • Regno Unito saranno soggette ad un dazio aggiuntivo del 10%.
  • Tutti gli altri Paesi, saranno soggette ad un dazio aggiuntivo del 15%.

 

SISTEMI DI AEROMOBILI SENZA PILOTA E COMPONENTI

Lo scorso 13 agosto, con il proclama “Adjusting imports of unmanned aircraft systems and unmanned aircraft systems components into the United States”, l’amministrazione americana ha adottato nuovi dazi, ex sez. 232, sui sistemi di aeromobili senza pilota (droni) e loro componenti, che riguardano, nel complesso, 42 codici doganali (di cui due del capitolo HS85 e quaranta del capitolo HS88) suddivisi in 3 Allegati.

 

L’entità del dazio varia per tipologia di bene e Paese di provenienza:

  • Per l’Ue, Giappone, Repubblica di Corea, Taiwan, Svizzera e Liechtenstein il dazio (dei beni inclusi in tutti e 3 gli Allegati) è pari al 15% inclusivo di MFN.
  • Per il Regno Unito il dazio è aggiuntivo e pari al 10%.

NB: Per la corretta applicazione del dazio è necessario che l’importatore certifichi che almeno l’85% del contenuto dell’articolo è stato prodotto nei Paesi prima indicati.

  • A tutti gli altri Paesi, si applicherà un dazio aggiuntivo del 100% sui beni inclusi nell’Allegato I e aggiuntivo del 25% su quelli inclusi nell’Allegato II e Allegato III.

 

I dazi relativi ai beni inclusi negli Allegati I e II entreranno in vigore (per quanto riguarda le merci immesse in consumo o prelevate dal magazzino per il consumo) a partire dalle 00:01 ora orientale del 3 settembre 2026.

 

I dazi relativi ai beni inclusi nell’Allegato III entreranno in vigore a partire dalle 00:01 ora orientale del 9 febbraio 2027.