La Legge 18 novembre 2025, n. 171 (entrata in vigore il 20 novembre 2025), ha esteso l’ambito della Zona Economica Speciale (ZES) Unica alle Marche e all’Umbria.
La Zona Economica Speciale (ZES) è una zona delimitata del territorio dello Stato italiano nella quale l’esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno può beneficiare di speciali condizioni in termini economici, finanziari e amministrativi.
A questo proposito, Vi evidenziamo che gli investimenti in area ZES (intero territorio delle regioni ZES) sono ammissibili ad Autorizzazione Unica, uno strumento di semplificazione amministrativa che mira a garantire modalità certe, uniformi e omogenee di svolgimento del procedimento e una maggiore celerità dei tempi di conclusione. I tempi utili al rilascio del provvedimento sono particolarmente ridotti: ove non ricorrano ipotesi di sospensione del procedimento e non siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela di interessi “sensibili”, la Struttura di missione ZESmediamente rilascia l’autorizzazione in circa 30 giorni.
L’Autorizzazione Unica -per il tramite dello Sportello Unico Digitale ZES - sostituisce tutti i titoli abilitativi e autorizzatori comunque denominati, necessari alla localizzazione, all'insediamento, alla realizzazione, alla messa in esercizio, alla trasformazione, alla ristrutturazione, alla riconversione, all'ampliamento o al trasferimento, nonché alla cessazione o alla riattivazione delle attività economiche, industriali, produttive e logistiche.
Con riguardo agli ulteriori effetti che conseguono al rilascio del provvedimento di Autorizzazione Unica, si prevede che la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ove necessario, costituisca variante allo strumento urbanistico e comporti la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’intervento.
Inoltre, la Legge n. 199 del 30 dicembre 2025 recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026” ha esteso, nelle zone assistite ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE di Marche ed Umbria, il credito d'imposta ZES per nuovi investimenti in beni strumentali.
Il credito d’imposta - prorogato fino al 2028 - prevede i seguenti limiti di spesa: 2.300 milioni per il 2026; 1.000 milioni per il 2027; 750 milioni per il 2028.
Per il 2026, i soggetti interessati dovranno trasmettere all’Agenzia delle Entrate dal 31 marzo al 30 maggio 2026, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026.
Successivamente sarà necessario inviare sempre all’Agenzia delle Entrate - dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027 - una Comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti.
Nel rispetto del limite dello stanziamento previsto per l’anno 2026, l’Agenzia delle Entrate con apposito Provvedimento comunicherà la percentuale definitiva da applicare all'importo indicato nelle comunicazioni integrative, determinando l'ammontare fruibile da ciascun beneficiario.
Di seguito, una sintesi della misura agevolativa.
Soggetti beneficiari
Tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nelle zone assistite.
L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.
Misura dell’agevolazione
Gli investimenti relativi all’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature e l’acquisto o l’ampliamento dei beni immobili strumentali realizzati - nelle zone 107 3 c) delle regioni Marche e Umbria - nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, potranno fruire, qualora conformi alla normativa dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato, del credito d’imposta ZESnella misura pari al:
- 35% per le piccole imprese;
- 25% per le medie imprese;
- 15% per le grandi imprese (per le grandi imprese, sono agevolabili solo investimenti iniziali a favore di una “nuova attività economica”).
Investimenti ammissibili
Possono accedere solo gli investimenti - con un minimo di 200.000 euro - che rientrano nella definizione di “progetto di investimento iniziale”:
a) creazione di un nuovo stabilimento;
b) ampliamento di uno stabilimento già esistente;
c) diversificazione della produzione;
d) cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo;
e) acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento chiuso o che sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito.
Sono agevolabili gli investimenti relativi a:
- l’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio;
- l’acquisto di terreni;
- l’acquisizione, la realizzazione ovvero l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.
Il valore dei terreni e degli immobili ammessi all’agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
Vi informiamo che CONFINDUSTRIA ASCOLI PICENO e CONFINDUSTRIA SERVIZI hanno attivato lo SPORTELLO “ZES”per fornire alle imprese:
- una valutazione preliminare di applicabilità del credito d’imposta ZES e supporto operativo per accedere all'agevolazione fiscale;
- gestione e presentazione delle pratiche allo Sportello Unico Digitale ZES.
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