Il Consiglio di Stato, confermando l’indirizzo già in precedenza assunto dallo stesso Consesso, ha chiarito che la consorziata designata per l’esecuzione priva dei requisiti di partecipazione ai sensi dell’art. 80 del Codice può essere sostituita con altra impresa per l’esecuzione delle obbligazioni assunte dalla precedente consorziata, a condizione che la sostituta fosse in possesso dei requisiti di partecipazione alla data di presentazione della domanda.